Leggiamo:
ART. 9 – SICUREZZA DEGLI
EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1. Ferme
restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di
mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono
stato di manutenzione e pulizia in ogni sua parte, in modo da prevenire
pericoli, cadute, allagamenti.
2. Gli
edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza dal punto di vista
igienico, della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili, per
quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli
oggetti detenuti.
Zona circostante l'edificio che ospita le Scuole Medie
Zona circostante il Municipio
Pezzo di ferro che pende da un balcone del Municipio
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