Il dubbio è sorto parlando con un amico che ricordava che il
cosiddetto TUEL, ossia il testo unico per gli enti locali, la legge che regola
i meccanismi di amministrazione periferica, detta dei principi piuttosto chiari
circa i criteri di eleggibilità dei consiglieri comunali. Così siamo andati a
vedere e, effettivamente, all’articolo 63, comma 1, la legge recita:
“Non può ricoprire la carica di
sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere
metropolitano, provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il
dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di
partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che
dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte
facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento
del totale delle entrate dell'ente.”
La Farmacia Comunale di Montegranaro, a quanto ne so, è partecipata
dal Comune con una quota pari, appunto, al 20%. Quindi il dubbio è legittimo:
Gaudenzi, volendo essere nel Consiglio di Amministrazione della stessa, non
sarebbe incompatibile con la carica di Consigliere Comunale? Giro la domanda a
chi ne sa più di me.
Luca Craia
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