Volevo tornare per un attimo sulla questione della “presunta”
incompatibilità di Paolo Gaudenzi come Consigliere Comunale dopo la sua nomina nel
CDA della Farmacia Comunale. Si ricorderà che, proprio da queste pagine,
qualche settimana fa sollevai la questione dell’eleggibilità a Consigliere
Comunale di Gaudenzi dopo la sua nomina, facendo riferimento all’articolo 63,
comma 1, del TUEL. Anche il Presidente del Consiglio Comunale, Walter
Antonelli, uscì con un commento, sempre sull’Ape, ritenendo la questione
fondata.
Ragionando sulla legge per le autonomie vorrei precisare che non
ritengo illegittima la nomina di Gaudenzi al CDA quanto la sua permanenza nel
Consiglio Comunale. Infatti la legge parla di impossibilità a ricoprire la
carica di Consigliere Comunale per l’amministratore di un’azienda in cui il
Comune detenga almeno il 20% delle quote. Non il contrario. Per cui, nel caso
specifico, Gaudenzi, essendo membro del Consiglio di Amministrazione della
Farmacia di cui il Comune è proprietario esattamente per il 20%, non potrebbe
più essere Consigliere Comunale.
Si badi bene che non è cosa da poco. Se la mia interpretazione fosse
esatta, eventuali atti pubblici compiuti da Gaudenzi nella sua qualità di
Consigliere Comunale non sarebbero validi, ivi comprese le votazioni in
Consiglio Comunale.
E giovedì c’è una seduta del Consiglio fondamentale, dove si voterà il
Bilancio. Se Gaudenzi voterà il suo voto potrebbe non essere valido e rendere
nulla la seduta stessa. Magari sbaglio, ma se avessi ragione sarebbe un bel
problema.
Luca Craia
Nessun commento:
Posta un commento