Sarà
discussa domani, durante quella che dovrebbe essere l’ultima seduta del
Consiglio Comunale di Montegranaro prima delle elezioni e, quindi, l’ultima
volta di questo Consiglio Comunale, la mozione proposta dal Presidente Walter
Antonelli circa la modifica del regolamento per l’assegnazione dei contributi
previsti dal fondo anticrisi. Si tratta di una modifica essenziale che mira da
una parte a rendere la misura più pesante per le famiglie che ne usufruiranno,
specialmente in relazione alla restituzione delle pendenze e, dall’altra parte,
a ristabilire criteri di equità maggiori rispetto a quanto previsto dall’attuale
regolamento. Ne abbiamo già parlato in un precedente post ma, per completezza e
chiarezza, pubblico di seguito il testo integrale della mozione, fornitami
dallo stesso Antonelli, in modo che ognuno possa farsi un’idea più precisa.
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Il
sottoscritto Consigliere Comunale Walter Antonelli firmatario del presente
documento.
PREMESSO:
il regolamento per erogazione di contributi economici e sussidi approvato il
18/08/2017, a mio parere presenta due criticità che la presente mozione intende
correggere.
Tra i requisiti necessari per la
partecipazione al bando: essere in regola, il richiedente ed il
relativo nucleo familiare, con il pagamento dei tributi locali del Comune di
Montegranaro e di non avere inadempienze economiche in essere con lo stesso
Ente, ovvero, qualora esistessero le predette mancanze, l’eventuale contributo
assegnato verrà computato a detrazione delle passività esistenti con il Comune
di Montegranaro. In considerazione che il pignoramento é disciplinato dall’articolo 13 del D.L.
83/2015 convertito in Legge 132/2015 con modifica dell’art. 545,
commi 7, 8 e 9 del codice di procedura civile. Il limite di pignoramento allo
stipendio di un quinto vale anche per tasse statali o regionali dovute a Stato,
Province, Comuni e Regioni. Se, però, per il recupero del debito viene
notificata una cartella esattoriale, la situazione cambia e i limiti anche, per
cui:
1.
se lo stipendio
è inferiore o pari a 2.500 euro, il limite al pignoramento è di un decimo dello
stipendio;
2.
se lo stipendio
è compreso tra i 2.500 euro e i 5mila euro, il limite al pignoramento è di un
settimo dello stipendio;
3.
se lo stipendio
supera i 5mila euro, il limite al pignoramento è di un quinto.
Alla luce di questa norma di
riferimento pur non essendo vincolante, il Comune non può non tenerne conto, in
considerazione che spesso i contributi sono una tantum e modesti, nell’ultimo
bando è stato di 300,00 per cui i cittadini bisognosi che vi hanno partecipato
alimentando legittime aspettative, poi vedendosi sottrarre gran parte del
contributo, con esso i beneficiari si sono sentiti defraudati dall’Ente, alimentando
un odio verso di esso.
Propongo di regolamentare tale
prelievo, nel modo seguente: fino a 500,00 euro nessun prelievo, fino a 750 euro
1/10, fino a 1000 euro 1/7, sopra a 1000 1/5.
Il regolamento oggetto di integrazione recita: l’erogazione
del contributo, tra i richiedenti risultanti idonei, verrà formata una
graduatoria secondo il valore ISEE crescente e nall’attuale
determinazione sono considerati solo immobili nel territorio nazionale.
Il patrimonio immobiliare ai fini ISEE andrebber considerati gli immobili
posseduti in Italia e all’estero dal soggetto. Nel patrimonio immobiliare sono
compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto,
uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); mentre esclusa la “nuda
proprietà”.
Alla stato attuale vi sono cittadini che posseggono modeste
abitazioni nel territorio italiano per cui vedono lievitare il loro ISEE, mentre
chi li posseggono all’estero li sottraggono a questa valutazione reddituale.
Tale
palese discriminazione viola art. 3 della Costituzione Italiana che sancisce
l’uguaglianza tra Questo articolo
rappresenta uno dei cardini dell’intera Costituzione, della quale offre come
chiave di lettura il principio di uguaglianza e di non discriminazione.
PROPONGO: i cittadini extracomunitari devono presentare per partecipare
al concorso per assegnazione di contributi pubblici, attestazione rilasciata dall'autorità del paese di origine e tradotta
in italiano, circa lo stato patrimoniale all'estero, esentando i rifugiati
politici e i cittadini originari dei paesi in cui è oggettivamente impossibile
reperire la documentazione e anche a quei soggetti il cui paese di origine ha
sottoscritto convenzioni internazionali che dispongono diversamente. In attesa
di attestazione rilasciata dall’autorità del paese di origine i cittadini
debbono presentare dichiarazione
sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000), che entro un anno andrà
sostituita dalla dichiarazione
patrimoniale dello stato di origine. La valutazione del patrimonio immobiliare
dichiarato avviene con le valutazioni OMI, come se fossero nel nostro paese.
Altro
parametro da inserire nel regolamento oggetto di modifica, mutuandolo dal
reddito di cittadinanza: i nuclei familiari dove un componente
sia in possesso di auto o moto
immatricolati nei 6 mesi precedenti alla domanda, nonché di auto di cilindrata
superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati
negli ultimi 2 anni.