I marciapiedi delle strade,
secondo il codice della strada (art. 3 comma 1 d.lgs 285/92), "sono una
parte della strada, esterna alla carreggiata", quindi la "pulizia
delle strade" (art. 14 comma 1 d.lgs 285/92) è di competenza dei proprietari.
Nel nostro caso (strade comunali) il proprietario è ovviamente il Comune. Perciò
anche la pulizia dei marciapiedi compete al proprietario cioè il Comune. Per
pulizia si intende anche lo sgombero da qualsiasi tipo di materiale, compresi
neve e ghiaccio. Infatti il proprietario deve provvedere alla pulizia
"allo scopo di garantire la fluidità e la sicurezza della
circolazione". Quindi spetta al Comune pulire, anche alla luce di recenti
sentenze della Cassazione (n. 16226 del 03/08/05). Infine è dal 1961, con la
legge 1014/60, che ai Comuni è interdetta la possibilità di imporre "medievali
corvè" tramite ordinanza, regolamento o delibera. Ci vorrebbe una legge ma
una legge che faccia obbligo ai frontisti o conceda ai Comuni facoltà di obbligare
i frontisti a provvedere alla pulizia delle strade o di sgomberarne la neve e
ghiaccio non esiste.