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martedì 31 gennaio 2017

Terremotati, pagate il muto



Ci sono agevolazioni per i terremotati, almeno così dicono. Per esempio si sa che i terremotati hanno il mutuo sospeso. Tutti? Nossignore, solo privati che abbiano la casa dichiarata inagibile o aziende ubicate in stabili inagibili a causa del terremoto. Quindi un poveraccio la cui casa sia stata risparmiata dal sisma ma che abbia perso il lavoro perché l’azienda in cui lavorava è stata danneggiata non ha diritto a nulla, deve pagare. Così come un negoziante che magari ha il negozio integro ma nessuno che ci faccia più spesa perché lo Stato ha portato quasi tutti i suoi clienti nei residence sulla costa, deve pagare le sue rate. E zitti, perché dopo tre rate insolute ti pignorano l’immobile. Ecco un piccolo insignificante risvolto, un esempio di come vengono trattati i cittadini italiani.
                                      
Luca Craia

lunedì 22 dicembre 2014

Regolamento di Polizia Municipale di Montegranaro. Il testo integrale.






A grande richiesta pubblico il testo integrale del regolamento di Polizia Municipale di cui tanto si discute in questi giorni. Prendetevi un po’ di tempo per leggerlo. Ne vale la pena.

 

 
REGOLAMENTO  COMUNALE
POLIZIA  URBANA


Norme per la civile convivenza in città


TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 Definizioni


TITOLO II
NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I   Sicurezza urbana e pubblica incolumità


Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art. 4 Prevenzione dei danneggiamenti
Art. 5 Lancio di liquidi, sassi e altri oggetti
Art. 6 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
Art. 7 Precauzioni per talune attività eseguite con modalità che comportano   interessamento di spazi  pubblici
Art. 8 Disposizioni particolari per il trasporto di materiale polverulento e per le aree di cantiere
Art. 9 Sicurezza degli edifici pubblici e privati – Edilizia residenziale pubblica
Art.10 Detenzione combustibili in edifici residenziali
Art.11 Sgombero neve
Art.12 Cautele per oggetti sospesi e per liquidi
Art.13 Conduzione sicura e custodia di cani
Art.14 Detenzione di animali da reddito  o autoconsumo all’interno del centro abitato
Art.15 Allevamento di animali
Art.16 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale


Capo II   Mediazione sociale,Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art.17Mediazione sociale
Art.18 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
Art.19 Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere
Art.20 Colombi
Art.21  Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate
Art.22 Esecuzione di giochi in luogo pubblico
Art.23  Recinzione e manutenzione terreni
Art.24  Decoro dei fabbricati, scritte sui muri
Art.25  Giardini, parchi, aree verdi e fontane
Art.26  Corsi d'acqua


Capo III  Pubblica quiete

Art.27  Tranquillità delle persone
Art.28  Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
Art.29  Dispositivi acustici antifurto e cannoncini antistormo
Art.30 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali
Art.31 Biblioteche Civiche

Capo IV  Mestieri e attività lavorative

Art.32 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
Art.33 Obbligo di vendita delle merci esposte e uso dei bagni
Art.34 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
Art.35 Depositi esterni
Art.36 Negozi ed articoli per soli adulti  
Art.37 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune
Art.38 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
Art.39 Conduzione di veicoli a trazione animale
Art.40 Cortei, processioni manifestazioni in genere
Art.41 Norma Generale
TITOLO III
SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Capo I Vigilanza e sanzioni

Art.42 Funzioni di vigilanza
Art.43 Sanzioni
Art.44 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori ed ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

Capo II-Procedura di rimessa in pristino
 
Art.45  Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.
Art.46 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.



TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art.47 Pubblicità
Art.48  Abrogazioni ed altri riferimenti normativi








TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.        Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell’ordinamento e delle norme di legge, l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani,dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.
2.        Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.
3.        Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a.       sicurezza urbana e pubblica incolumità;
b.      mediazione sociale,convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
c.       pubblica quiete e tranquillità delle persone;
4.        Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale: sia su aree pubbliche, che  private aperte al pubblico, private gravate da servitù di pubblico passaggio (costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall’uso libero e generalizzato da parte dei cittadini), spazi e aree private;
5.        Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna specifica, deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.


ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si definisce:

a.      sicurezza urbana: un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;  
b.     incolumità pubblica: l'integrità fisica della popolazione;
c.      convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
d.     pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;


TITOLO II –
NORME DI COMPORTAMENTO


CAPO I
SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ


ART. 3 – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

1.        Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2.        Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l’incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, di essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3.        Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l’incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.
4.        I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini, all’interno o all’esterno dei locali stessi, l’aggregazione di un numero considerevole di persone che con il loro comportamento causano disturbi, schiamazzi, disagi o pericoli, hanno l’obbligo di porre in essere tutte le cautele e gli interventi  possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l’attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione.
5.        E' fatto obbligo ai gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, al termine dell'orario dell'attività nelle aree di occupazione del suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o ai clienti del proprio locale. 
6.        L’Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del precedente comma 4, fatte salve le sanzioni previste, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art.44.
7.        E’ fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell’autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, sono tenuti ad imporre  prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.


ART. 4 – PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI

1.        Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l’obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità o recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e agli arredi o ai veicoli pubblici, ai monumenti e a quant’altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.
2.        E’ proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall’Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.
3.        E’ comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.
4.        E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi ove sia espressamente consentito;
5.        E’ proibito anche: rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;





ART.  5 - LANCIO DI LIQUIDI, SASSI E ALTRI OGGETTI

Salvo che il fatto non costituisca reato é fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.

ART. 6 – ACCENSIONI PERICOLOSE E LANCIO DI OGGETTI ACCESI

1.        E’ fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati.
2.        E’ fatto divieto di sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, uova e simili. In caso di manifestazione carnevalesca,  a tema, festa del patrono o il giorno 31 dicembre, i comportamenti di cui sopra sono ammessi, in quanto tradizionalmente ricorrenti,   fatti salvi specifici divieti per esigenze di sicurezza pubblica  valutate in relazione al contesto di riferimento.


ART. 7 – PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ ESEGUITE CON MODALITÀ CHE COMPORTANO INTERESSAMENTO DI SPAZI PUBBLICI

1.        Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2.        Gli offendicula ed i manufatti o le attrezzature esposte al potenziale contatto con il pubblico, dovranno essere installati o posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.
3.        E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni, a confine dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.


ART. 8  - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE POLVERULENTO E PER LE AREE DI CANTIERE

1.        La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali, che per loro natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango, è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte ad impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.
2.        I veicoli destinati al trasporto di inerti, materiali di risulta e di cava o comunque materiali polverulenti, nonché macchine operatrici, carrelli e altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere, possono circolare sul territorio comunale a condizioni che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilascio di fango e a dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, di cave o stradali devono moderare la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo.
3.        I responsabili dei cantieri o aree di lavoro di cui al comma precedente devono porre in opera e mantenere in esercizio impianti di lavaggio atti ad assicurare la pulizia dei veicoli in uscita dalle predette aree.

ART. 9 – SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1.        Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2.        Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza dal punto di vista igienico, della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili, per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti.
3.        L’installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d’arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4.        E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.
5.        In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti atti ad  evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive o danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
6.        La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d’iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Chiunque non consenta l’accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 43 comma 3 del presente Regolamento.

ART. 10 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN EDIFICI RESIDENZIALI

1.      Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza degli edifici conseguenti alla certificazione di prevenzione degli incendi, nelle private abitazioni è consentito detenere i combustibili in quantità strettamente necessaria per il riscaldamento e per gli usi domestici quotidiani.
2.      Nei solai, sotterranei, cantine, ripostigli, gabbie delle scale, corridoi e ballatoi di disimpegno delle abitazioni è vietato il deposito di materiale da imballaggio, di carta straccia, casse di legno, cartone, bombole del gas sia piene che vuote e qualsiasi altra materia di facile combustione.
3.      Le disposizioni che precedono valgono anche per gli edifici nei quali siano ubicati forni per panificazione, pasticcerie, rosticcerie, trattorie, pizzerie e simili.
4.      E' vietato tenere accatastati, allo scoperto, nei cortili condominiali appartenenti a più famiglie, ed in quelli delle attività produttive, legna, fascine, paglia, fieno e ogni altro materiale facilmente infiammabile salvo positivo nulla osta del Comando Vigili del Fuoco.


ART. 11 SGOMBERO NEVE

1.        In relazione alla necessità di una mutua collaborazione per far fronte all'imperativo di tutelare la pubblica incolumità delle persone e la libera fruizione degli spazi, è fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati, occupanti di abitazioni private ed in via solidale ai titolari e gestori di negozi, esercizi commerciali e pubblici, outlet, stabilimenti, magazzini, rivendite ed in generale, per tutta la lunghezza dei loro stabili e delle pertinenze di tutti gli edifici prospicienti la pubblica via e le aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve, indipendentemente da quanto eseguito a cura e spese del Comune:
2.        Di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo sgombero uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;
3.        Di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
4.        Di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc…);
5.        Di tenere sgomberate, durante lo sgelo, le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque;
6.        Di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
7.        Di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche;
8.        I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9.        E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti a loro cura e loro spese.

ART. 12 - CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI E PER LIQUIDI

1.        E’ fatto obbligo di fissare adeguatamente, e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
2.        E’ fatto divieto di procurare  stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato a seguito di innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni;


ART. 13 – CONDUZIONE SICURA E CUSTODIA DI CANI E ALTRI ANIMALI

1.        Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare disturbo o spavento, anche apposita museruola.
2.        In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose e da non poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
3.        E’ vietato il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità.
4.        E’ parimenti vietato l’addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all’articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000 n° 376. Chiunque possieda un cane appartenente alle razze elencate nei provvedimenti di cui sopra, ha comunque l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza assicurativa specifica per eventuali danni causati a terzi dal cane stesso.
5.        E’ vietato l’accesso ai cani nelle aree verdi ove è esposto lo specifico divieto.
6.        E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
7.        Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o spavento a persone, nè danni a cose  e siano sottoposti in ogni momento ad adeguata custodia.
8.        Per tutto quanto quivi non previsto si rimanda all’Ordinanza Sindacale vigente in materia.


ART. 14 – DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1.      Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da cortile da reddito o autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2.      Per ogni nucleo familiare è possibile detenere un numero non superiore a:
• Capi 5 riferiti a polli o simili;
• Capi 3 riferiti a conigli o simili;
• Capi 10 riferiti a volatili;
3.      Non è ammesso detenere galli.
4.      In ogni caso l’ apicoltura non è consentita nel centro abitato.


ART. 15 – ALLEVAMENTO DI ANIMALI.

1.    La detenzione di animali di specie diverse ed in numero superiore a quello stabilito dal precedente art.14 non è ammessa all’interno delle aree  delimitate come centro abitato urbano cosi come stabilito dall’art. 3 comma 1 punto  8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dovrà osservare le seguenti disposizioni. L'apertura e il mantenimento di allevamenti e di ricoveri di animali di qualsiasi specie è consentita nelle aree ricadenti fuori del centro abitato urbano a distanza non inferiore a m. 250 dai confini di dette aree e sempre che venga osservata la distanza di almeno m. 30 dalle strade pubbliche e di m 100 dalle abitazioni di terzi.
2.    Detti allevamenti devono assicurare agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche, nel rispetto delle norme sul benessere animale. Devono consentire in particolare, oltre ad un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, la possibilità di garantire una adeguata alimentazione, abbeverazione, mungitura, afflusso e ricambio d'aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume.
3.    L’allevamento brado o il ricovero temporaneo all’aperto di animali sono
consentiti al di fuori dell’abitato, su uno spazio ad uso esclusivo dell’azienda o del privato nel rispetto delle distanze previste dal precedente comma 1
4.    Gli allevamenti all’aperto saranno costituiti da una parte coperta per il ricovero temporaneo del bestiame e da una parte scoperta per la libera sosta dell’animale stesso. La parte coperta, qualora non sussistano controindicazioni di ordine zootecnico, dovrà  avere pavimentazione con scolo e raccolta di liquame; la parte scoperta dovrà essere  mantenuta libera da ristagni ed impaludamenti.


ART.16 – FREQUENTAZIONE DI SPAZI PERICOLOSI PER L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

1.        E’ fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.
2.        E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili,  su spallette di fiumi e torrenti, pile dei ponti od ogni altro luogo ove possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II – MEDIAZIONE SOCIALE, CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

ART. 17 – MEDIAZIONE SOCIALE

Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali e dignitose condizioni di vivibilità.
La mediazione sociale è intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti; in tale ambito   
la Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, può ricercare e proporre  e favorire soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
Il Comune consente, ai fini di cui sopra, l’utilizzo dei condannati ai sensi dell’art. 33 D.lgs. n. 274/00 per i lavori di pubblica utilità da svolgere secondo le modalità stabilite di volta in volta nella sentenza di condanna.

ART. 18  CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ E IGIENE, PUBBLICO DECORO

1.Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque di causare, col comportamento tenuto nei luoghi pubblici come nelle private dimore,  turbamento all’ordinata convivenza civile.
2.E inoltre fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
3. E' fatto divieto di tenere animali in modo da  diffondere, odori nauseanti   o gettare/ aspergere qualsiasi cosa arrechi pregiudizio all'igiene e al decoro dei luoghi pubblici e/o delle private dimore.

ART. 19 COMPORTAMENTI CONTRARI ALL’IGIENE, AL DECORO E AL QUIETO VIVERE

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

1.      compiere atti che possano offendere la pubblica decenza come soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
2.      visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
3.      sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, tranne nei casi previsti dalle singole ordinanze, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o attrezzature varie, il suolo pubblico;
4.      avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, creare intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causare disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali anche effettuando questua con o senza raccolta firme, vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli.
5.      vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi dell’ospedale e del Cimitero;
6.      lavare i veicoli, lavare o strigliare animali negli spazi pubblici o aperti al pubblico;
7.      ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
8.      utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti,  o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; se i rifiuti sono quelli interessati dalla raccolta differenziata gli stessi debbono essere comunque conferiti secondo le modalità stabilite.
9.      bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in aree di cantiere, salvo che non sia diversamente indicato dalla legge vigente;
10.  tenere le ringhiere e le reti di recinzione di aree private in cattivo stato di manutenzione o collocarvi in esse del filo spinato;
11.  praticare l’accattonaggio in prossimità o all’interno delle intersezioni stradali ancorché al di fuori della carreggiata, nonché in luoghi che recano effettivo pregiudizio al pubblico transito; è in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio;
12.  tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere;
13.  sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, ancorché per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

ART. 20 COLOMBI

1.        Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, sentito il Servizio Veterinario della Asur, all’ attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
2.         E’ fatto obbligo:
-ai proprietari di edifici situati in ambito urbano ed a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di mantenere perfettamente pulite da guano o volatili morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate alla presenza di piccioni.
-inoltre, negli edifici privati che possiedono caratteristiche architettoniche in grado di permettere l’insediamento di coppie nidificanti di colombi urbani (ad esempio sottotetti, torri campanarie, anfratti e buchi nei manufatti, fori pontieri, ecc..) è necessario occludere l’accesso ai siti mediante l’impiego di vere e proprie opere murarie (chiusura di finestre o applicazione di vetri) oppure mediante l’utilizzo di reti metalliche o di materiale plastico,al fine di evitare la generazione o l’incremento delle colonie.
3. Nel centro urbano è comunque vietato fornire alimenti ai piccioni ed in generale a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti e avanzi alimentari.


ART. 21 - DIVIETO DI ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO PER SODDISFARE ESIGENZE DI PERNOTTAMENTO AL DI FUORI DELLE AREE  APPOSITAMENTE ATTREZZATE  

1.        In tutto il territorio comunale sono vietate l’attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.
2.        All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
3.        Dalla violazione del presente articolo consegue, altresì, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della violazione, dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
4.        E’ fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta.

ART. 22 - ESECUZIONE DI GIOCHI IN LUOGO PUBBLICO

1.    Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.
2.    E’ sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

ART.   23 - RECINZIONE E MANUTENZIONE TERRENI

1-Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2- Ai proprietari di terreni nell’ambito del territorio comunale puo’ essere imposto l’obbligo, tramite apposita ordinanza,  di recintare  solidamente e completamente  gli stessi in modo da inibire il gettito da parte di estranei nei casi in cui si sia verificato un reiterato scarico di rifiuti.
3- Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi, alberi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni, invadendo la pubblica e/o privata proprietà, ed eventualmente causando danno, pericolo o pregiudizio o per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4- E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in modo da non essere potenzialmente causa di incendi, di depositi di rifiuti, proliferazione di animali sgraditi o portatori di malattie.

ART. 24 - DECORO DEI FABBRICATI E SCRITTE SUI MURI

1.        Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici sulle facciate o altre parti dei fabbricati del Centro Storico visibili dal suolo pubblico è vietato stendere panni all’esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili.
2.        E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia i seguenti oggetti: insegne, fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere mantenuti puliti e in buono stato.
3.        E' vietato eseguire scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
4.        L'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte blasfeme, offensive e/o contrarie alla pubblica decenza a contenuto politico, religioso, razziale, di genere/omofobo,  addebitandone le spese agli autori ove identificati.

ART. 25 - GIARDINI, PARCHI, AREE VERDI E FONTANE

Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:

a.    cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto o arredo  ivi posto a pubblico uso od ornamento;
b.    calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio ed ovunque tale divieto sia espressamente segnalato;
c.    al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature , accendere fuochi o bracieri;
d.    salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
e.    salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto; il loro utilizzo è comunque vietato a soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui essi sono destinati;

ART. 26 - CORSI D'ACQUA

Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua insistenti all’interno del territorio comunale, è vietato:
a.       fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
b.      compiere opere di qualsiasi tipo;
c.       lavare veicoli, oggetti o animali;
d.      svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica.
e.       impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
f.        stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
g.       gettare rifiuti di qualsiasi tipo.
Possono essere esercitate attività sportive o ludiche, anche temporanee, solo previa autorizzazione.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE

ART.  27 - TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

1.        I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
2.        Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3.        Per la tutela del diritto al riposo delle persone, si individuano le seguenti fasce orarie protette, durante le quali si deve porre particolare attenzione nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma  che non devono provocare rumori molesti percepibili in altre abitazioni:


PERIODO ESTIVO

(maggio/settembre)

Giorno

sera/notte

GIORNI FERIALI (lavorativi)

dalle 13.00 alle 15.00

dalle 23.00 alle 08.00

GIORNI PREFESTIVI

dalle 13.00 alle 15.00

dalle 23.30 alle 09.00

GIORNI FESTIVI

dalle 13.00 alle 16.00

dalle 23.00 alle 08.00


PERIODO INVERNALE

(ottobre/aprile)

Giorno

sera/notte

GIORNI FERIALI (lavorativi)

dalle 13.00 alle 15.00

dalle 22.30 alle 08.00

GIORNI PREFESTIVI

dalle 13.00 alle 15.00

dalle 23.30 alle 09.00

GIORNI FESTIVI

dalle 13.00 alle 16.00

dalle 22.30 alle 08.00


4.        E’ in particolare vietato nelle fasce orarie di cui al comma 3 utilizzare motoseghe, martelli penumatici, elettrodomestici, ascensori, montacarichi ed altri manufatti di varia natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all’interno delle unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installati o utilizzati detti apparecchi. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all’interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la pubblica quiete. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione (es. strumenti) o riproduzione musicale (es. stereo)  e sonora in genere devono essere utilizzati con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini.
5.        Per l’espletamento di lavori edili in edifici abitati quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali opere e per tutte le attività lavorative rumorose sono da rispettarsi le fasce orarie di cui al comma 3.
6.        Possono essere accordate specifiche deroghe da parte del Comando di Polizia Locale per comprovate urgenze connesse alla tipologia del lavoro a condizioni che si tratti di interventi di pubblico interesse.
7.        Coloro che professionalmente provvedono a operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e scarico di materiali e attività similari devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.


ART. 28  – RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LUOGHI DI RITROVO

1.        I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo. L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle ore 24.00 alle ore 08.00 salvo specifica autorizzazione.
2.        Così come previsto dall’articolo 3 comma 5, l’Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del precedente comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio comprovati può applicare il disposto di cui all'art. 44.

ART. 29  - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO E CANNONCINI ANTISTORMO
1.       Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2.      La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in: abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, la cui durata del segnale  non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3.      L'uso dei cannoncini antistorno,(dissuasori sonori) è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
a)        fascia oraria: dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 con cadenza di sparo >5 minuti;
b)        ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 m.

ART.30 – DISTURBO ALLA PUBBLICA QUIETE PROCURATO DA ANIMALI

E' fatto obbligo a coloro che detengono in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili o giardini, cani od altri animali, di vigilare sugli stessi e di assumere tutti gli accorgimenti idonei perché non diano luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati, guaiti, ecc. Gli organi di Polizia, diffidano il proprietario o detentore affinché ponga in condizioni l’animale condizioni di non arrecare ulteriormente disturbo. Se la diffida non viene rispettata, gli operatori stessi segnalano il caso al Servizio Veterinario per i provvedimenti di competenza.

 ART. 31 -         BIBLIOTECHE CIVICHE 

 ll bibliotecario ha la facoltà di invitare le persone  che pongono in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture,  ad allontanarsi dai locali della biblioteca.

Il soggetto che non ottempera a tale invito è soggetto alla sanzione di cui all’art. 43 comma 2 del presente Regolamento.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

ART. 32 - DECORO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

1.        Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2.      I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

ART. 33 - OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E USO DEI BAGNI

1.        Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2.        Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3.        Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici in buono stato di manutenzione che devono essere messi a disposizione del pubblico.


ART. 34  - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA

1.        La merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2.        Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
3.        Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
4.        E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce possa recare offesa al decoro pubblico.

ART. 35 -DEPOSITI ESTERNI.

1- Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2- E’ vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l’applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento e il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 36  - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l’interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2.Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
3.La vendita di articoli di “sexy shop” tramite distributori automatici deve avvenire mediante l’adozione di sistemi di identificazione dell’età del consumatore. Qualora sia effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita e l’accesso ai locali deve essere consentito unicamente a soggetti maggiorenni attraverso l’adozione di idonee misure da parte del titolare.
4.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione  amministrativa prevista dal presente regolamento ed alla sanzione accessoria della rimozione dei materiali abusivamente esposti.


ART. 37 - DIVIETO DI USO DI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE

Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali  per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

ART. 38 - PUBBLICI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1.        Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, casotti, moduli abitativi anche su gomma, e qualsiasi altra realizzazione di strutture permesse temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
2.        Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3.        A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4.        Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
a)      di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
       b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.
5.        L’Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire altre disposizioni o specificazioni.
6.        I circhi e i luna park che intendono installare le proprie strutture nel territorio comunale, prima del ritiro dell’autorizzazione, debbono versare una cauzione,(laddove disposta e nella consistenza quantificata), secondo le modalità riportate nell’autorizzazione stessa  a garanzia del rispetto delle disposizioni sulla pulizia del suolo e delle norme sulle pubbliche affissioni. Tale somma sarà  immediatamente restituita previa verifica delle condizioni dell’area occupata e della corretta rimozione della defissione del materiale pubblicitario installato.

ART. 39 - CONDUZIONE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

1.        Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.
2.        Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il medesimo. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
3.        I conducenti di veicoli a trazione animale, nell’uso della frusta non devono recare danno o molestia all’animale stesso, alle persone e alle cose.
4.        E’ altresì vietato lasciare abbeverare gli animali direttamente all’erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

ART. 40 – CORTEI, PROCESSIONI  MANIFESTAZIONI IN GENERE

1. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno essere preventivamente comunicati all’Ufficio Polizia Locale almeno 15 giorni prima del loro svolgimento. Nella comunicazione dovranno  essere indicati:
o     le esatte generalità del promotore;
o     l’indicazione del giorno e dell’ora in cui avrà luogo la manifestazione;
o     l’itinerario ed eventuali luoghi di sosta;
o     Il carattere della manifestazione (es. se trattasi di processione religiosa, corteo folcloristico, ecc.)
2. L’Ufficio Polizia Locale nel prendere atto della comunicazione di cui al precedente articolo potrà dettare opportune prescrizioni a tutela dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità.
3. Dovranno essere vietate tutte quelle manifestazioni contrarie alla pubblica decenza, alla moralità nonché quelle ritenute pericolose per la pubblica incolumità.
4. Nel caso di cortei funebri, in deroga a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, potranno essere comunicati anche in forma verbale all’Ufficio Polizia Locale.
5. In relazione a quanto sancito nell’ordinanza n° 67 del 18 Luglio 1995, i cortei funebri  dovranno effettuarsi esclusivamente a mezzo autoveicoli  e potranno essere concesse deroghe, in particolari occasioni, per motivi di generale commozione popolare, igienici e sanitari, esigenze straordinarie.

Art. 41 – Norma generale

1.        Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.
2.        L’accesso all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa deve essere sempre consentito agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, agli addetti delle Forze di Polizia dello Stato, della Polizia Provinciale nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, gli Operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario.

TITOLO III
SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

ART. 42 – FUNZIONI DI VIGILANZA

1.        Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli addetti delle Forze di Polizia dello Stato, della Polizia Provinciale nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, gli Operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario, vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e compiono i relativi accertamenti in conformità all’art. 13 della legge 24 novembre 1981 n.689
2.        I componenti del Corpo di Polizia Locale e tutti gli appartenenti ai Corpi di cui al primo comma possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alla  individuazione dei responsabili delle medesime.
3.        Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689, dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/00 e succ. mod. e della Legge Regionale Marche n.33 del 10 agosto 1998.
4.        Perdurando la condotta vietata, o gli effetti negativi ad essa conseguenti, il Responsabile della Polizia Locale emana specifico provvedimento con il quale ingiunge al contravventore di adottare tutti i comportamenti atti a far cessare l’attività vietata e ad un eventuale  ripristino dello stato dei luoghi antecedente la violazione.
5.        Qualora il contravventore non ottemperi nel termine perentorio indicato nel provvedimento, si procede ad esecuzione d’ufficio previa diffida da inviarsi al contravventore almeno tre giorni prima, con rivalsa delle spese a carico del contravventore.
6.        Le spese sostenute per l’attuazione della procedura e debitamente documentate sono recuperate dall’Ente  con successivo  atto ad hoc.


ART. 43 – SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative  ivi indicate, ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive modificazioni, dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/00 e successive modificazioni e della Legge Regionale Marche n.33 del 10 agosto 1998.

1.      Chiunque violi le disposizioni di cui all’art.4 comma 4, art.6,art.7 comma 1 e 3, art.11 comma 3-4-5-6 e 8, art.12 comma 2, art.19 comma 2-3-6 e 13, artt.22 e 25, art.33 comma 1 e 2, art.35 comma 2 del presente Regolamento  è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.25,00 a €.500,00 ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981.

2.      Chiunque violi le disposizioni di cui all’art.8 comma2, art.14 comma 2, art.18 comma 2, art.20 comma 2,art.31, art.33 comma3, artt.38 e 39 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.50,00 a €500,00 ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981.

3.      Chiunque violi le restanti disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.80,00 a €.500,00 ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981.

4.      Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all’art.42 comma 5, in riferimento agli articoli 45 e 46, o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità di cui all’art.45, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.

5.      E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689, è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

6.      Chiunque, in violazione al comma 5 del presente articolo, impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.

7.      L’organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile della Polizia Municipale.

ART. 44– PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E AI LOCALI OVE SI ESERCITANO LE ATTIVITÀ AUTORIZZATE.

L’Amministrazione Comunale, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente disporre la chiusura dei locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

CAPO II –PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 45- Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.
1.      Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento consegua l’applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino o rimozione delle opere, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2.      Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la  rimozione, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.
3.      In caso di mancata ottemperanza potrà provvedersi comunque, al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere, a cura del Comune ed a spese del trasgressore inadempiente.

Art. 46– Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.
1- Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento consegua l’applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino o rimozione delle opere, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e inviando copia del verbale, con specifico rapporto, al Servizio competente che emanerà un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2-Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.
3-In caso di mancata ottemperanza potrà provvedersi comunque, al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere, a cura del Comune ed a spese del trasgressore inadempiente.







TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 – PUBBLICITA’

1.        E’ disposta la pubblicazione all’albo pretorio on line, nel sito istituzionale dell’Ente e sugli spazi destinati alle pubbliche affissioni mediante manifesto informativo.
2.        Il presente Regolamento, al fine di favorire un processo di integrazione tra le varie comunità presenti nel territorio comunale, potrà essere tradotto in lingua inglese, araba, cinese.


ART. 48– ABROGAZIONI ED ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

Dall’entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata qualsiasi altra precedente disposizione o regolamento avente ad oggetto quanto previsto nel presente .






COMUNE DI MONTEGRANARO






REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
APPENDICE
CARTA ETICA DEL COMUNE DI MONTEGRANARO

IMPEGNO PER FAVORIRE LA CIVILE CONVIVENZA E LA LEGALITÀ
(approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 18 dicembre 2014)



Noi che sottoscriviamo questa carta etica, in omaggio al nostro Comune,
VOGLIAMO MONTEGRANARO
·        aperta, accogliente, solidale, feconda e ricca di umanità, dove l’uguaglianza civile, il senso d’appartenenza a Montegranaro, all’Italia e all’Unione Europea, la convivenza, la pace e la pienezza dei diritti siano una realtà;
·        un paese dove le cittadine e i cittadini, siano attenti alle altre persone e alla ricerca di buone relazioni, sia con i comportamenti sia con le parole, rispettosi delle regole e dei loro doveri nei confronti delle istituzioni;
·        un luogo bello e ordinato, dove tutti si prendano cura dei beni comuni.

PER QUESTO CI IMPEGNAMO
ciascuno nei propri ruoli e nelle proprie competenze
  1. a diffondere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 54 e 118, ultimo comma;
  2. a rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa e a tener conto, per le decisioni di maggiore importanza, dei pareri espressi dai cittadini, nelle apposite sedi istituzionali;
  3. ad adempiere agli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità indicati nella legge e nel codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  4. a lavorare insieme per la crescita della coscienza e della capacità critica degli individui, per favorire, in particolare, la capacità:
- di ragionare sui problemi della politica,
- di riconoscere nei concittadini persone con pari dignità, pur se diverse per etnia, religione  e genere,
- di preoccuparsi anche della vita degli altri, del proprio Comune, dell’intera Nazione e dell’Unione Europea;
- di esprimere la voce del dissenso;
  1.  ad essere vicini ai cittadini, residenti o emigrati all’estero, ascoltandone i problemi e facendoci carico delle istanze di chi è più debole, di chi è diversamente abile e di chi non ha voce per sostenere le proprie richieste;
  2. ad essere attenti ai bambini e ai giovani, facendo particolare attenzione alle decisioni che producono effetti sul futuro del Comune, per trasmettere alle generazioni future i valori della democrazia e della partecipazione politica, della libertà di parola ed del rispetto delle diversità;
  3. a sostenere e ad avere riconoscenza verso gli anziani, che costituiscono una ricchezza per la nostra comunità, rappresentano la nostra storia e la nostra memoria;
  4. a favorire la parità di genere, rimuovendo le cause oggettive di discriminazione tra uomini e donne, per lo sviluppo di tutte le persone e la loro effettiva partecipazione, attiva e responsabile, alle scelte che interessano l’intera società;
  5. a favorire il bene comune e una civile convivenza, dando per primi un esempio di dialogo, di collaborazione, d’attenzione e rispetto reciproco tra organismi istituzionali dell’Amministrazione comunale (Sindaco, Consiglio, Giunta comunale);
10.  a orientare il nostro lavoro per fornire servizi d’alto valore sociale e di utilità alla collettività, senza alcuna arbitraria discriminazione: per questo potrà essere adottato un sistema organizzativo di qualità inteso al continuo miglioramento, comprensivo di una carta dei servizi e della certificazione etica


















Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.   del
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 Definizioni


TITOLO II
NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I   Sicurezza urbana e pubblica incolumità


Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art. 4 Prevenzione dei danneggiamenti
Art. 5 Lancio di liquidi, sassi e altri oggetti
Art. 6 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
Art. 7 Precauzioni per talune attività eseguite con modalità che comportano   interessamento di spazi  pubblici
Art. 8 Disposizioni particolari per il trasporto di materiale polverulento e per le aree di cantiere
Art. 9 Sicurezza degli edifici pubblici e privati – Edilizia residenziale pubblica
Art.10 Detenzione combustibili in edifici residenziali
Art.11 Sgombero neve
Art.12 Cautele per oggetti sospesi e per liquidi
Art.13 Conduzione sicura e custodia di cani
Art.14 Detenzione di animali da reddito  o autoconsumo all’interno del centro abitato
Art.15 Allevamento di animali
Art.16 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale


Capo II   Mediazione sociale,Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art.17Mediazione sociale
Art.18 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
Art.19 Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere
Art.20 Colombi
Art.21  Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate
Art.22 Esecuzione di giochi in luogo pubblico
Art.23  Recinzione e manutenzione terreni
Art.24  Decoro dei fabbricati, scritte sui muri
Art.25  Giardini, parchi, aree verdi e fontane
Art.26  Corsi d'acqua


Capo III  Pubblica quiete

Art.27  Tranquillità delle persone
Art.28  Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
Art.29  Dispositivi acustici antifurto e cannoncini antistormo
Art.30 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali
Art.31 Biblioteche Civiche

Capo IV  Mestieri e attività lavorative

Art.32 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
Art.33 Obbligo di vendita delle merci esposte e uso dei bagni
Art.34 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
Art.35 Depositi esterni
Art.36 Negozi ed articoli per soli adulti  
Art.37 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune
Art.38 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
Art.39 Conduzione di veicoli a trazione animale
Art.40 Cortei, processioni manifestazioni in genere
Art.41 Norma Generale
TITOLO III
SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Capo I Vigilanza e sanzioni

Art.42 Funzioni di vigilanza
Art.43 Sanzioni
Art.44 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori ed ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

Capo II-Procedura di rimessa in pristino
 
Art.45  Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.
Art.46 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.



TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art.47 Pubblicità
Art.48  Abrogazioni ed altri riferimenti normativi








TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.      Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell’ordinamento e delle norme di legge, l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani,dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.
2.      Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.
3.      Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a.    sicurezza urbana e pubblica incolumità;
b.    mediazione sociale,convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
c.     pubblica quiete e tranquillità delle persone;
4.      Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale: sia su aree pubbliche, che  private aperte al pubblico, private gravate da servitù di pubblico passaggio (costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall’uso libero e generalizzato da parte dei cittadini), spazi e aree private;
5.      Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna specifica, deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.


ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si definisce:

a.   sicurezza urbana: un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;  
b.   incolumità pubblica: l'integrità fisica della popolazione;
c.    convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
d.   pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;


TITOLO II –
NORME DI COMPORTAMENTO


CAPO I
SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ


ART. 3 – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

1.      Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2.      Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l’incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, di essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3.      Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l’incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.
4.      I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini, all’interno o all’esterno dei locali stessi, l’aggregazione di un numero considerevole di persone che con il loro comportamento causano disturbi, schiamazzi, disagi o pericoli, hanno l’obbligo di porre in essere tutte le cautele e gli interventi  possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l’attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione.
5.      E' fatto obbligo ai gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, al termine dell'orario dell'attività nelle aree di occupazione del suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o ai clienti del proprio locale. 
6.      L’Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del precedente comma 4, fatte salve le sanzioni previste, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art.44.
7.      E’ fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell’autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, sono tenuti ad imporre  prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.


ART. 4 – PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI

1.      Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l’obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità o recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e agli arredi o ai veicoli pubblici, ai monumenti e a quant’altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.
2.      E’ proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall’Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.
3.      E’ comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.
4.      E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi ove sia espressamente consentito;
5.      E’ proibito anche: rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;





ART.  5 - LANCIO DI LIQUIDI, SASSI E ALTRI OGGETTI

Salvo che il fatto non costituisca reato é fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.

ART. 6 – ACCENSIONI PERICOLOSE E LANCIO DI OGGETTI ACCESI

1.      E’ fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati.
2.      E’ fatto divieto di sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, uova e simili. In caso di manifestazione carnevalesca,  a tema, festa del patrono o il giorno 31 dicembre, i comportamenti di cui sopra sono ammessi, in quanto tradizionalmente ricorrenti,   fatti salvi specifici divieti per esigenze di sicurezza pubblica  valutate in relazione al contesto di riferimento.


ART. 7 – PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ ESEGUITE CON MODALITÀ CHE COMPORTANO INTERESSAMENTO DI SPAZI PUBBLICI

1.      Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2.      Gli offendicula ed i manufatti o le attrezzature esposte al potenziale contatto con il pubblico, dovranno essere installati o posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.
3.      E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni, a confine dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.


ART. 8  - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE POLVERULENTO E PER LE AREE DI CANTIERE

1.      La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali, che per loro natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango, è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte ad impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.
2.      I veicoli destinati al trasporto di inerti, materiali di risulta e di cava o comunque materiali polverulenti, nonché macchine operatrici, carrelli e altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere, possono circolare sul territorio comunale a condizioni che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilascio di fango e a dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, di cave o stradali devono moderare la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo.
3.      I responsabili dei cantieri o aree di lavoro di cui al comma precedente devono porre in opera e mantenere in esercizio impianti di lavaggio atti ad assicurare la pulizia dei veicoli in uscita dalle predette aree.

ART. 9 – SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1.      Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2.      Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza dal punto di vista igienico, della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili, per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti.
3.      L’installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d’arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4.      E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.
5.      In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti atti ad  evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive o danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
6.      La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d’iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Chiunque non consenta l’accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 43 comma 3 del presente Regolamento.

ART. 10 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN EDIFICI RESIDENZIALI

1.    Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza degli edifici conseguenti alla certificazione di prevenzione degli incendi, nelle private abitazioni è consentito detenere i combustibili in quantità strettamente necessaria per il riscaldamento e per gli usi domestici quotidiani.
2.    Nei solai, sotterranei, cantine, ripostigli, gabbie delle scale, corridoi e ballatoi di disimpegno delle abitazioni è vietato il deposito di materiale da imballaggio, di carta straccia, casse di legno, cartone, bombole del gas sia piene che vuote e qualsiasi altra materia di facile combustione.
3.    Le disposizioni che precedono valgono anche per gli edifici nei quali siano ubicati forni per panificazione, pasticcerie, rosticcerie, trattorie, pizzerie e simili.
4.    E' vietato tenere accatastati, allo scoperto, nei cortili condominiali appartenenti a più famiglie, ed in quelli delle attività produttive, legna, fascine, paglia, fieno e ogni altro materiale facilmente infiammabile salvo positivo nulla osta del Comando Vigili del Fuoco.


ART. 11 SGOMBERO NEVE

1.      In relazione alla necessità di una mutua collaborazione per far fronte all'imperativo di tutelare la pubblica incolumità delle persone e la libera fruizione degli spazi, è fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati, occupanti di abitazioni private ed in via solidale ai titolari e gestori di negozi, esercizi commerciali e pubblici, outlet, stabilimenti, magazzini, rivendite ed in generale, per tutta la lunghezza dei loro stabili e delle pertinenze di tutti gli edifici prospicienti la pubblica via e le aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve, indipendentemente da quanto eseguito a cura e spese del Comune:
2.      Di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo sgombero uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;
3.      Di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
4.      Di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc…);
5.      Di tenere sgomberate, durante lo sgelo, le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque;
6.      Di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
7.      Di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche;
8.      I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9.      E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti a loro cura e loro spese.

ART. 12 - CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI E PER LIQUIDI

1.      E’ fatto obbligo di fissare adeguatamente, e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
2.      E’ fatto divieto di procurare  stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato a seguito di innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni;


ART. 13 – CONDUZIONE SICURA E CUSTODIA DI CANI E ALTRI ANIMALI

1.      Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare disturbo o spavento, anche apposita museruola.
2.      In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose e da non poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
3.      E’ vietato il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità.
4.      E’ parimenti vietato l’addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all’articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000 n° 376. Chiunque possieda un cane appartenente alle razze elencate nei provvedimenti di cui sopra, ha comunque l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza assicurativa specifica per eventuali danni causati a terzi dal cane stesso.
5.      E’ vietato l’accesso ai cani nelle aree verdi ove è esposto lo specifico divieto.
6.      E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
7.      Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o spavento a persone, nè danni a cose  e siano sottoposti in ogni momento ad adeguata custodia.
8.      Per tutto quanto quivi non previsto si rimanda all’Ordinanza Sindacale vigente in materia.


ART. 14 – DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1.    Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da cortile da reddito o autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2.    Per ogni nucleo familiare è possibile detenere un numero non superiore a:
• Capi 5 riferiti a polli o simili;
• Capi 3 riferiti a conigli o simili;
• Capi 10 riferiti a volatili;
3.    Non è ammesso detenere galli.
4.    In ogni caso l’ apicoltura non è consentita nel centro abitato.


ART. 15 – ALLEVAMENTO DI ANIMALI.

1.    La detenzione di animali di specie diverse ed in numero superiore a quello stabilito dal precedente art.14 non è ammessa all’interno delle aree  delimitate come centro abitato urbano cosi come stabilito dall’art. 3 comma 1 punto  8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dovrà osservare le seguenti disposizioni. L'apertura e il mantenimento di allevamenti e di ricoveri di animali di qualsiasi specie è consentita nelle aree ricadenti fuori del centro abitato urbano a distanza non inferiore a m. 250 dai confini di dette aree e sempre che venga osservata la distanza di almeno m. 30 dalle strade pubbliche e di m 100 dalle abitazioni di terzi.
2.    Detti allevamenti devono assicurare agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche, nel rispetto delle norme sul benessere animale. Devono consentire in particolare, oltre ad un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, la possibilità di garantire una adeguata alimentazione, abbeverazione, mungitura, afflusso e ricambio d'aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume.
3.    L’allevamento brado o il ricovero temporaneo all’aperto di animali sono
consentiti al di fuori dell’abitato, su uno spazio ad uso esclusivo dell’azienda o del privato nel rispetto delle distanze previste dal precedente comma 1
4.    Gli allevamenti all’aperto saranno costituiti da una parte coperta per il ricovero temporaneo del bestiame e da una parte scoperta per la libera sosta dell’animale stesso. La parte coperta, qualora non sussistano controindicazioni di ordine zootecnico, dovrà  avere pavimentazione con scolo e raccolta di liquame; la parte scoperta dovrà essere  mantenuta libera da ristagni ed impaludamenti.


ART.16 – FREQUENTAZIONE DI SPAZI PERICOLOSI PER L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

1.      E’ fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.
2.      E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili,  su spallette di fiumi e torrenti, pile dei ponti od ogni altro luogo ove possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II – MEDIAZIONE SOCIALE, CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

ART. 17 – MEDIAZIONE SOCIALE

Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali e dignitose condizioni di vivibilità.
La mediazione sociale è intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti; in tale ambito   
la Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, può ricercare e proporre  e favorire soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
Il Comune consente, ai fini di cui sopra, l’utilizzo dei condannati ai sensi dell’art. 33 D.lgs. n. 274/00 per i lavori di pubblica utilità da svolgere secondo le modalità stabilite di volta in volta nella sentenza di condanna.

ART. 18  CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ E IGIENE, PUBBLICO DECORO

1.Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque di causare, col comportamento tenuto nei luoghi pubblici come nelle private dimore,  turbamento all’ordinata convivenza civile.
2.E inoltre fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
3. E' fatto divieto di tenere animali in modo da  diffondere, odori nauseanti   o gettare/ aspergere qualsiasi cosa arrechi pregiudizio all'igiene e al decoro dei luoghi pubblici e/o delle private dimore.

ART. 19 COMPORTAMENTI CONTRARI ALL’IGIENE, AL DECORO E AL QUIETO VIVERE

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

1.    compiere atti che possano offendere la pubblica decenza come soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
2.    visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
3.    sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, tranne nei casi previsti dalle singole ordinanze, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o attrezzature varie, il suolo pubblico;
4.    avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, creare intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causare disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali anche effettuando questua con o senza raccolta firme, vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli.
5.    vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi dell’ospedale e del Cimitero;
6.    lavare i veicoli, lavare o strigliare animali negli spazi pubblici o aperti al pubblico;
7.    ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
8.      utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti,  o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; se i rifiuti sono quelli interessati dalla raccolta differenziata gli stessi debbono essere comunque conferiti secondo le modalità stabilite.
9.      bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in aree di cantiere, salvo che non sia diversamente indicato dalla legge vigente;
10.  tenere le ringhiere e le reti di recinzione di aree private in cattivo stato di manutenzione o collocarvi in esse del filo spinato;
11.                      praticare l’accattonaggio in prossimità o all’interno delle intersezioni stradali ancorché al di fuori della carreggiata, nonché in luoghi che recano effettivo pregiudizio al pubblico transito; è in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio;
12.                      tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere;
13.                      sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, ancorché per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

ART. 20 COLOMBI

1.      Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, sentito il Servizio Veterinario della Asur, all’ attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
2.       E’ fatto obbligo:
-ai proprietari di edifici situati in ambito urbano ed a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di mantenere perfettamente pulite da guano o volatili morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate alla presenza di piccioni.
-inoltre, negli edifici privati che possiedono caratteristiche architettoniche in grado di permettere l’insediamento di coppie nidificanti di colombi urbani (ad esempio sottotetti, torri campanarie, anfratti e buchi nei manufatti, fori pontieri, ecc..) è necessario occludere l’accesso ai siti mediante l’impiego di vere e proprie opere murarie (chiusura di finestre o applicazione di vetri) oppure mediante l’utilizzo di reti metalliche o di materiale plastico,al fine di evitare la generazione o l’incremento delle colonie.
3. Nel centro urbano è comunque vietato fornire alimenti ai piccioni ed in generale a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti e avanzi alimentari.


ART. 21 - DIVIETO DI ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO PER SODDISFARE ESIGENZE DI PERNOTTAMENTO AL DI FUORI DELLE AREE  APPOSITAMENTE ATTREZZATE  

1.      In tutto il territorio comunale sono vietate l’attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.
2.      All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
3.      Dalla violazione del presente articolo consegue, altresì, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della violazione, dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
4.      E’ fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta.

ART. 22 - ESECUZIONE DI GIOCHI IN LUOGO PUBBLICO

1.  Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.
2.  E’ sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

ART.   23 - RECINZIONE E MANUTENZIONE TERRENI

1-Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2- Ai proprietari di terreni nell’ambito del territorio comunale puo’ essere imposto l’obbligo, tramite apposita ordinanza,  di recintare  solidamente e completamente  gli stessi in modo da inibire il gettito da parte di estranei nei casi in cui si sia verificato un reiterato scarico di rifiuti.
3- Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi, alberi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni, invadendo la pubblica e/o privata proprietà, ed eventualmente causando danno, pericolo o pregiudizio o per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4- E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in modo da non essere potenzialmente causa di incendi, di depositi di rifiuti, proliferazione di animali sgraditi o portatori di malattie.

ART. 24 - DECORO DEI FABBRICATI E SCRITTE SUI MURI

1.      Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici sulle facciate o altre parti dei fabbricati del Centro Storico visibili dal suolo pubblico è vietato stendere panni all’esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili.
2.      E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia i seguenti oggetti: insegne, fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere mantenuti puliti e in buono stato.
3.      E' vietato eseguire scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
4.      L'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte blasfeme, offensive e/o contrarie alla pubblica decenza a contenuto politico, religioso, razziale, di genere/omofobo,  addebitandone le spese agli autori ove identificati.

ART. 25 - GIARDINI, PARCHI, AREE VERDI E FONTANE

Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:

a.  cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto o arredo  ivi posto a pubblico uso od ornamento;
b.  calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio ed ovunque tale divieto sia espressamente segnalato;
c.   al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature , accendere fuochi o bracieri;
d.  salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
e.  salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto; il loro utilizzo è comunque vietato a soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui essi sono destinati;

ART. 26 - CORSI D'ACQUA

Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua insistenti all’interno del territorio comunale, è vietato:
a.    fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
b.    compiere opere di qualsiasi tipo;
c.     lavare veicoli, oggetti o animali;
d.    svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica.
e.    impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
f.      stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
g.    gettare rifiuti di qualsiasi tipo.
Possono essere esercitate attività sportive o ludiche, anche temporanee, solo previa autorizzazione.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE

ART.  27 - TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

1.      I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
2.      Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3.      Per la tutela del diritto al riposo delle persone, si individuano le seguenti fasce orarie protette, durante le quali si deve porre particolare attenzione nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma  che non devono provocare rumori molesti percepibili in altre abitazioni:


PERIODO ESTIVO

(maggio/settembre)

Giorno

sera/notte

GIORNI FERIALI (lavorativi)

dalle 13.00 alle 15.00

dalle 23.00 alle 08.00

GIORNI PREFESTIVI

dalle 13.00 alle 15.00

dalle 23.30 alle 09.00

GIORNI FESTIVI

dalle 13.00 alle 16.00

dalle 23.00 alle 08.00


PERIODO INVERNALE

(ottobre/aprile)

Giorno

sera/notte

GIORNI FERIALI (lavorativi)

dalle 13.00 alle 15.00

dalle 22.30 alle 08.00

GIORNI PREFESTIVI

dalle 13.00 alle 15.00

dalle 23.30 alle 09.00

GIORNI FESTIVI

dalle 13.00 alle 16.00

dalle 22.30 alle 08.00


4.      E’ in particolare vietato nelle fasce orarie di cui al comma 3 utilizzare motoseghe, martelli penumatici, elettrodomestici, ascensori, montacarichi ed altri manufatti di varia natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all’interno delle unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installati o utilizzati detti apparecchi. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all’interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la pubblica quiete. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione (es. strumenti) o riproduzione musicale (es. stereo)  e sonora in genere devono essere utilizzati con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini.
5.      Per l’espletamento di lavori edili in edifici abitati quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali opere e per tutte le attività lavorative rumorose sono da rispettarsi le fasce orarie di cui al comma 3.
6.      Possono essere accordate specifiche deroghe da parte del Comando di Polizia Locale per comprovate urgenze connesse alla tipologia del lavoro a condizioni che si tratti di interventi di pubblico interesse.
7.      Coloro che professionalmente provvedono a operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e scarico di materiali e attività similari devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.


ART. 28  – RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LUOGHI DI RITROVO

1.      I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo. L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle ore 24.00 alle ore 08.00 salvo specifica autorizzazione.
2.      Così come previsto dall’articolo 3 comma 5, l’Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del precedente comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio comprovati può applicare il disposto di cui all'art. 44.

ART. 29  - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO E CANNONCINI ANTISTORMO
1.     Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2.    La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in: abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, la cui durata del segnale  non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3.    L'uso dei cannoncini antistorno,(dissuasori sonori) è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
a)      fascia oraria: dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 con cadenza di sparo >5 minuti;
b)      ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 m.

ART.30 – DISTURBO ALLA PUBBLICA QUIETE PROCURATO DA ANIMALI

E' fatto obbligo a coloro che detengono in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili o giardini, cani od altri animali, di vigilare sugli stessi e di assumere tutti gli accorgimenti idonei perché non diano luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati, guaiti, ecc. Gli organi di Polizia, diffidano il proprietario o detentore affinché ponga in condizioni l’animale condizioni di non arrecare ulteriormente disturbo. Se la diffida non viene rispettata, gli operatori stessi segnalano il caso al Servizio Veterinario per i provvedimenti di competenza.

 ART. 31 -         BIBLIOTECHE CIVICHE 

 ll bibliotecario ha la facoltà di invitare le persone  che pongono in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture,  ad allontanarsi dai locali della biblioteca.

Il soggetto che non ottempera a tale invito è soggetto alla sanzione di cui all’art. 43 comma 2 del presente Regolamento.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

ART. 32 - DECORO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

1.      Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2.    I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

ART. 33 - OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E USO DEI BAGNI

1.      Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2.      Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3.      Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici in buono stato di manutenzione che devono essere messi a disposizione del pubblico.


ART. 34  - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA

1.      La merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2.      Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
3.      Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
4.      E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce possa recare offesa al decoro pubblico.

ART. 35 -DEPOSITI ESTERNI.

1- Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2- E’ vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l’applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento e il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 36  - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l’interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2.Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
3.La vendita di articoli di “sexy shop” tramite distributori automatici deve avvenire mediante l’adozione di sistemi di identificazione dell’età del consumatore. Qualora sia effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita e l’accesso ai locali deve essere consentito unicamente a soggetti maggiorenni attraverso l’adozione di idonee misure da parte del titolare.
4.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione  amministrativa prevista dal presente regolamento ed alla sanzione accessoria della rimozione dei materiali abusivamente esposti.


ART. 37 - DIVIETO DI USO DI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE

Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali  per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

ART. 38 - PUBBLICI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1.      Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, casotti, moduli abitativi anche su gomma, e qualsiasi altra realizzazione di strutture permesse temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
2.      Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3.      A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4.      Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
a)    di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
       b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.
5.      L’Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire altre disposizioni o specificazioni.
6.      I circhi e i luna park che intendono installare le proprie strutture nel territorio comunale, prima del ritiro dell’autorizzazione, debbono versare una cauzione,(laddove disposta e nella consistenza quantificata), secondo le modalità riportate nell’autorizzazione stessa  a garanzia del rispetto delle disposizioni sulla pulizia del suolo e delle norme sulle pubbliche affissioni. Tale somma sarà  immediatamente restituita previa verifica delle condizioni dell’area occupata e della corretta rimozione della defissione del materiale pubblicitario installato.

ART. 39 - CONDUZIONE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

1.      Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.
2.      Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il medesimo. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
3.      I conducenti di veicoli a trazione animale, nell’uso della frusta non devono recare danno o molestia all’animale stesso, alle persone e alle cose.
4.      E’ altresì vietato lasciare abbeverare gli animali direttamente all’erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

ART. 40 – CORTEI, PROCESSIONI  MANIFESTAZIONI IN GENERE

1. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno essere preventivamente comunicati all’Ufficio Polizia Locale almeno 15 giorni prima del loro svolgimento. Nella comunicazione dovranno  essere indicati:
o     le esatte generalità del promotore;
o     l’indicazione del giorno e dell’ora in cui avrà luogo la manifestazione;
o     l’itinerario ed eventuali luoghi di sosta;
o     Il carattere della manifestazione (es. se trattasi di processione religiosa, corteo folcloristico, ecc.)
2. L’Ufficio Polizia Locale nel prendere atto della comunicazione di cui al precedente articolo potrà dettare opportune prescrizioni a tutela dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità.
3. Dovranno essere vietate tutte quelle manifestazioni contrarie alla pubblica decenza, alla moralità nonché quelle ritenute pericolose per la pubblica incolumità.
4. Nel caso di cortei funebri, in deroga a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, potranno essere comunicati anche in forma verbale all’Ufficio Polizia Locale.
5. In relazione a quanto sancito nell’ordinanza n° 67 del 18 Luglio 1995, i cortei funebri  dovranno effettuarsi esclusivamente a mezzo autoveicoli  e potranno essere concesse deroghe, in particolari occasioni, per motivi di generale commozione popolare, igienici e sanitari, esigenze straordinarie.

Art. 41 – Norma generale

1.      Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.
2.      L’accesso all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa deve essere sempre consentito agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, agli addetti delle Forze di Polizia dello Stato, della Polizia Provinciale nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, gli Operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario.

TITOLO III
SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

ART. 42 – FUNZIONI DI VIGILANZA

1.      Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli addetti delle Forze di Polizia dello Stato, della Polizia Provinciale nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, gli Operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario, vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e compiono i relativi accertamenti in conformità all’art. 13 della legge 24 novembre 1981 n.689
2.      I componenti del Corpo di Polizia Locale e tutti gli appartenenti ai Corpi di cui al primo comma possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alla  individuazione dei responsabili delle medesime.
3.      Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689, dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/00 e succ. mod. e della Legge Regionale Marche n.33 del 10 agosto 1998.
4.      Perdurando la condotta vietata, o gli effetti negativi ad essa conseguenti, il Responsabile della Polizia Locale emana specifico provvedimento con il quale ingiunge al contravventore di adottare tutti i comportamenti atti a far cessare l’attività vietata e ad un eventuale  ripristino dello stato dei luoghi antecedente la violazione.
5.      Qualora il contravventore non ottemperi nel termine perentorio indicato nel provvedimento, si procede ad esecuzione d’ufficio previa diffida da inviarsi al contravventore almeno tre giorni prima, con rivalsa delle spese a carico del contravventore.
6.      Le spese sostenute per l’attuazione della procedura e debitamente documentate sono recuperate dall’Ente  con successivo  atto ad hoc.


ART. 43 – SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative  ivi indicate, ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive modificazioni, dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/00 e successive modificazioni e della Legge Regionale Marche n.33 del 10 agosto 1998.

1.    Chiunque violi le disposizioni di cui all’art.4 comma 4, art.6,art.7 comma 1 e 3, art.11 comma 3-4-5-6 e 8, art.12 comma 2, art.19 comma 2-3-6 e 13, artt.22 e 25, art.33 comma 1 e 2, art.35 comma 2 del presente Regolamento  è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.25,00 a €.500,00 ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981.

2.    Chiunque violi le disposizioni di cui all’art.8 comma2, art.14 comma 2, art.18 comma 2, art.20 comma 2,art.31, art.33 comma3, artt.38 e 39 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.50,00 a €500,00 ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981.

3.    Chiunque violi le restanti disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.80,00 a €.500,00 ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981.

4.    Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all’art.42 comma 5, in riferimento agli articoli 45 e 46, o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità di cui all’art.45, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.

5.    E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689, è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

6.    Chiunque, in violazione al comma 5 del presente articolo, impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.

7.    L’organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile della Polizia Municipale.

ART. 44– PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E AI LOCALI OVE SI ESERCITANO LE ATTIVITÀ AUTORIZZATE.

L’Amministrazione Comunale, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente disporre la chiusura dei locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

CAPO II –PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 45- Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.
1.    Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento consegua l’applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino o rimozione delle opere, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2.    Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la  rimozione, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.
3.    In caso di mancata ottemperanza potrà provvedersi comunque, al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere, a cura del Comune ed a spese del trasgressore inadempiente.

Art. 46– Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.
1- Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento consegua l’applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino o rimozione delle opere, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e inviando copia del verbale, con specifico rapporto, al Servizio competente che emanerà un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2-Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.
3-In caso di mancata ottemperanza potrà provvedersi comunque, al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere, a cura del Comune ed a spese del trasgressore inadempiente.







TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 – PUBBLICITA’

1.      E’ disposta la pubblicazione all’albo pretorio on line, nel sito istituzionale dell’Ente e sugli spazi destinati alle pubbliche affissioni mediante manifesto informativo.
2.      Il presente Regolamento, al fine di favorire un processo di integrazione tra le varie comunità presenti nel territorio comunale, potrà essere tradotto in lingua inglese, araba, cinese.


ART. 48– ABROGAZIONI ED ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

Dall’entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata qualsiasi altra precedente disposizione o regolamento avente ad oggetto quanto previsto nel presente .






COMUNE DI MONTEGRANARO






REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
APPENDICE
CARTA ETICA DEL COMUNE DI MONTEGRANARO

IMPEGNO PER FAVORIRE LA CIVILE CONVIVENZA E LA LEGALITÀ
(approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 18 dicembre 2014)



Noi che sottoscriviamo questa carta etica, in omaggio al nostro Comune,
VOGLIAMO MONTEGRANARO
·         aperta, accogliente, solidale, feconda e ricca di umanità, dove l’uguaglianza civile, il senso d’appartenenza a Montegranaro, all’Italia e all’Unione Europea, la convivenza, la pace e la pienezza dei diritti siano una realtà;
·         un paese dove le cittadine e i cittadini, siano attenti alle altre persone e alla ricerca di buone relazioni, sia con i comportamenti sia con le parole, rispettosi delle regole e dei loro doveri nei confronti delle istituzioni;
·         un luogo bello e ordinato, dove tutti si prendano cura dei beni comuni.

PER QUESTO CI IMPEGNAMO
ciascuno nei propri ruoli e nelle proprie competenze
  1. a diffondere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 54 e 118, ultimo comma;
  2. a rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa e a tener conto, per le decisioni di maggiore importanza, dei pareri espressi dai cittadini, nelle apposite sedi istituzionali;
  3. ad adempiere agli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità indicati nella legge e nel codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  4. a lavorare insieme per la crescita della coscienza e della capacità critica degli individui, per favorire, in particolare, la capacità:
- di ragionare sui problemi della politica,
- di riconoscere nei concittadini persone con pari dignità, pur se diverse per etnia, religione  e genere,
- di preoccuparsi anche della vita degli altri, del proprio Comune, dell’intera Nazione e dell’Unione Europea;
- di esprimere la voce del dissenso;
  1.  ad essere vicini ai cittadini, residenti o emigrati all’estero, ascoltandone i problemi e facendoci carico delle istanze di chi è più debole, di chi è diversamente abile e di chi non ha voce per sostenere le proprie richieste;
  2. ad essere attenti ai bambini e ai giovani, facendo particolare attenzione alle decisioni che producono effetti sul futuro del Comune, per trasmettere alle generazioni future i valori della democrazia e della partecipazione politica, della libertà di parola ed del rispetto delle diversità;
  3. a sostenere e ad avere riconoscenza verso gli anziani, che costituiscono una ricchezza per la nostra comunità, rappresentano la nostra storia e la nostra memoria;
  4. a favorire la parità di genere, rimuovendo le cause oggettive di discriminazione tra uomini e donne, per lo sviluppo di tutte le persone e la loro effettiva partecipazione, attiva e responsabile, alle scelte che interessano l’intera società;
  5. a favorire il bene comune e una civile convivenza, dando per primi un esempio di dialogo, di collaborazione, d’attenzione e rispetto reciproco tra organismi istituzionali dell’Amministrazione comunale (Sindaco, Consiglio, Giunta comunale);
10.  a orientare il nostro lavoro per fornire servizi d’alto valore sociale e di utilità alla collettività, senza alcuna arbitraria discriminazione: per questo potrà essere adottato un sistema organizzativo di qualità inteso al continuo miglioramento, comprensivo di una carta dei servizi e della certificazione etica